La Riforma Fornero (l. 92/12), circa la disciplina del
contratto di lavoro a tempo determinato, introduce il comma 1bis all’art. 1
d.lgs. 368/01, che dispone: “Il requisito di cui al comma 1” - presenza di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo-
"non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione,
sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a
tempo determinato (…)”.
La parte datoriale può stipulare un primo contratto di
lavoro a tempo determinato in regime di “acausalità”, ma non può
ricorrere all’ “acausalità” quando siano incorsi tra le parti contrattuali
precedenti rapporti a termine o di somministrazione lavoro.
Il Ministero del
Lavoro conferma (circ. n.18/12): “…il causalone sarebbe quindi richiesto nel
caso in cui il lavoratore venga assunto a tempo determinato o inviato in
missione presso un datore di lavoro/utilizzatore con cui ha intrattenuto già un
primo rapporto lavorativo di natura subordinata.”
Poiché per legge tra tirocinante e soggetto ospitante non si instaura un rapporto di lavoro, ne consegue, nell’ipotesi in oggetto, l’ammissibilità del contratto a termine acausale.