
Altra questione concerne la necessità, o meno, di «coprire» con la t.p. documentation tutte le annualità ancora accertabili. «Se barrare la casella relativa al passato (esercizio 2009 e precedenti) entro il 28 dicembre significa avere la documentazione perfettamente in regola al 100% credo che molte aziende, soprattutto le multinazionali, faranno fatica, specie per quanto riguarda il country file», afferma Maricla Pennesi, head of tax di Dla Piper, «viceversa, sarebbe necessario un chiarimento che spieghi se un'impresa può detenere la documentazione solo relativamente ad alcuni esercizi tra quelli ancora aperti».
Entrando ancor più nello specifico, gli operatori registrano qualche perplessità riguardo agli obblighi di documentazione gravanti sulle stabili organizzazioni. «Un dubbio che dovrebbe essere chiarito dall'amministrazione finanziaria interessa la documentazione da produrre nel caso di una branch italiana di un soggetto estero», commenta Alessandro Dragonetti, partner dello Studio Bernoni Professionisti Associati, «laddove per quest'ultimo, presentando caratteristiche e peculiarità assolutamente difformi dalle operations condotte in Italia dalla propria branch, non risulti agevole strutturare una documentazione che, stante l'attuale lettura del provvedimento, rischierebbe inevitabilmente di essere troppo corposa o, peggio, inappropriata (si pensi al caso di holding estera a fronte di una branch italiana operativa)».
E ancora, in tema di benchmarking, sono attese precisazioni riguardo «alla possibilità di utilizzare i comparables di matrice pan-europea», rileva Davide Bergami, partner di Ernst & Young, il quale tuttavia sottolinea come «il grande stacco rispetto al passato rappresentato dalla nuova normativa sul transfer pricing, incentrato su una maggiore trasparenza e collaborazione con il fisco, può costituire il presupposto di un successivo avvio di una procedura di ruling di standard internazionale».
Ben diversa la situazione relativa al futuro, dato che la comunicazione inerente al 2010 dovrà essere inviata in sede di dichiarazione dei redditi (settembre 2011). «Ciò fa registrare una netta differenza di trattamento tra l'effetto retroattivo, per il quale il compito è decisamente più gravoso ma i tempi sono strettissimi, e il meccanismo a regime», rileva Gianni De Robertis, chief economist di KStudio Associato (KPMG), «motivo per cui molte aziende hanno deciso di adeguarsi solo relativamente al futuro, dato che la t.p. documentation costituisce una facoltà e non un obbligo. Altri, invece, opteranno per la comunicazione successiva al 28 dicembre, che sarà comunque ritenuta valida sempreché nel frattempo non siano avviati accessi, ispezioni, verifiche». Sul punto, però, Pennesi fa notare che «anche l'invio di un questionario da parte dell'ufficio sembrerebbe far decadere la possibilità di accedere alla penalty protection».