È stata inoltre impugnata una legge regionale della Calabria (n. 16/2010) che, nel definire il sistema di finanziamento della Stazione unica appaltante (l'Autorità regionale che ha il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti acquisizioni di servizi e forniture anche a favore del servizio sanitario regionale) prevedeva impegni di spesa non in linea con quanto disposto nel Piano di rientro del disavanzo del servizio sanitario siglato tra governo e regione il 17 dicembre 2009.
È stata anche cassata la legge della provincia di Trento n. 16/2010 in materia di tutela della salute. Le norme finite nel mirino del governo riguardavano lo spoils system dei dirigenti sanitari di cui veniva prevista l'automatica decadenza novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale (veniva inoltre prevista l'automatica decadenza degli incarichi non di diretta collaborazione con gli organi politici).
E ancora, è stata impugnata anche la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 12/2010 che, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 4, comma 28, in tema di appalti pubblici, eccede le competenze statutarie in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal proprio Statuto di autonomia. Secondo il governo la regione avrebbe disciplinato le procedure di affidamento, di esclusione delle offerte anomale, di pubblicità della procedura, di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e lavori in economia a cottimo, in modo difforme da quanto previsto dal Codice degli appalti, eccedendo le competenze statutarie e invadendo quelle statali.
Su parere del ministero dell'ambiente, il consiglio dei ministri ha infine deciso di impugnare la legge della regione Abruzzo n. 31 / 2010 che detta «norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)». La legge è stata censurata limitatamente ad una disposizione, relativa agli scarichi di acque reflue urbane, domestiche ed assimilabili alle domestiche, che prevede, in caso di fognature in cui scorrono anche acque reflue industriali, limiti diversi da quelli indicati dal Codice dell'ambiente (dlgs n. 152/2006) per lo scarico finale.
La norma regionale, quindi, dettando disposizioni confliggenti con la normativa statale, viola l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ai sensi del quale lo stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
