
A dubitare della conformità alla Carta fondamentale delle nuove norme sulla confisca obbligatoria è stato il gip di Lecce, chiamato ad emettere un decreto penale di condanna nei confronti di un automobilista fermato con un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Secondo il magistrato in caso di condanna la confisca avrebbe dovuto essere obbligatoria anche se l'accaduto risaliva a qualche mese prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. In particolare il giudice aveva ritenuto che le norme fossero in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. «sarebbe violato l'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), secondo cui «non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato»; norma interpretata dalla Corte di Strasburgo come applicabile anche nei riguardi della misura della confisca».
Insomma secondo il gip la confisca avrebbe natura sanzionatoria e quindi non dovrebbe essere retroattiva. Ma non basta. sempre secondo la toga, la retroattività della misura sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima «per il fatto di comportare un'applicazione estensiva della disposizione penale, sanzionando, in maniera pesantemente pregiudizievole, un soggetto che, all'epoca della commissione del relativo reato, poteva fare affidamento sull'esistenza di una disposizione penale che non prevedeva l'adottabilità di quel tipo di provvedimento ablatorio».
I giudici hanno accolto questa tesi dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme richiamate all'interno della nuova disposizione di legge.