In particolare il giudice di pace di Caserta aveva respinto la sua opposizione all'espulsione disposta dalla questura motivando che la richiesta di asilo era già stata respinta in sede amministrativa dalla commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Ma questa decisione non è piaciuta alla prima sezione civile del Palazzaccio che ha invece accolto con rinvio i primi tre motivi del ricorso presentato dallo straniero rispolverando una serie di principi (soprattutto della Corte di giustizia) sull'accoglienza umanitaria degli stranieri perseguitati in altri stati. Una decisione che da un lato sorprende perché solitamente in sede di legittimità richieste di questo tipo vengono respinte a meno che il clandestino non riesca a fornire la prova concreta della persecuzione. Non solo. La pronuncia potrebbe costituire per i giudici di pace chiamati a decidere sui decreti di espulsione un onere davvero pesante.
Ma per la Cassazione i principi umanitari devono avere la precedenza. «Il giudice di pace di Caserta», si legge nelle motivazioni, «nell'affermare che il ricorrente aveva inoltrato istanza di riconoscimento dello status rifugiato, ottenendo permesso di soggiorno per richiesto asilo politico, e che tuttavia la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato con provvedimento del 23 settembre 2004 non aveva riconosciuto al richiedente tale stato, traendone la conseguenza che il decreto di espulsione era stato regolarmente emesso, in quanto lo straniero non era risultato essere in possesso di alcun permesso di soggiorno, e nell'omettere di pronunciarsi sul concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di espulsione nel paese di origine, pericolo concreto che, se accertato, avrebbe comportato una situazione ostativa all'espulsione dello straniero – non si è uniformato al disposto del citato art. 19» della Bossi fini. Infatti la norma contenuta nell'articolo 19 di quel decreto costituisce una misura di protezione umanitaria ed a carattere negativo, che non conferisce, di per sé, al beneficiario alcun titolo di soggiorno in Italia, «ma solo il diritto di non vedersi nuovamente immesso in un contesto di elevato rischio personale, spettando al giudice di valutare in concreto la sussistenza delle allegate condizioni ostative all'espulsione o al respingimento».
