
Beneficiari. I destinatari, lo ricordiamo, sono i cosiddetti collaboratori a progetto (61, comma 1, dlgs n. 276/2003) iscritti in via esclusiva alla gestione separata. Si tratta dunque, di coloro che versano l'aliquota 26,72% (25,72% nel 2009). L'erogazione dell'indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell'evento «fine lavoro», rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto a inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'anno in cui si è verificato tale evento (cosiddetto anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda, previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di qualificazione professionale (come previsto dal comma 10 dell'art. 19 della legge 2/2009).
Condizioni. Per aver diritto all'indennità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni:
In risposta ai quesiti pervenuti dai propri uffici periferici, l'ente con la nota di ieri, precisa dunque che i requisiti e le condizioni richieste devono essere integralmente soddisfatti alla data di presentazione della domanda. Ne consegue, che ai fini della accoglibilità della medesima, a quella data l'interessato deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
La domanda. La domanda deve essere presentata dall'interessato, alla sede Inps territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare n. 35/2010, nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificate le condizioni per il diritto. La richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale (ex 19,comma 10, della legge n. 2/2009).
In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo (ex art. 1-quinquies della legge n. 291/2004) il destinatario dell'indennizzo ne perde il diritto, fatti salvi i diritti già maturati.
Misura. La prestazione consiste nella liquidazione di un'indennità una tantum, pari al 30% del reddito percepito nell'anno 2009 e, comunque, non superiore ai 4 mila euro per la richiesta formulata nel 2010.