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Cigs e mobilità in agenzia

del 03/04/2010
di: di Daniele Cirioli
Cigs e mobilità in agenzia
Via libera alla proroga di cigs e mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza per l'anno 2010. Con messaggio n. 9060/2010, l'Inps dirama le istruzioni operative sul decreto del ministero del lavoro n. 50948/2010 che autorizza la proroga ai trattamenti per l'anno 2010 nel limite di spesa complessivo di 45 milioni di euro.

Misure anticrisi. Il sostegno economico ai lavoratori dei settori commercio, turismo e vigilanza è arrivato con il dl n. 185/2008 (decreto anticrisi). Il provvedimento ha autorizzato la concessione non oltre il 31 dicembre 2009 di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità a favore di dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione. Successivamente, la legge n. 191/2009 (la Finanziaria per il 2010) ha prorogato tale disposizione per il corrente anno 2010. A dare attuazione alla misura è intervenuto il ministero del lavoro con proprio decreto n. 50948 del 24 marzo 2010.

Lavoratori e imprese interessate. Il provvedimento ministeriale ha autorizzato la proroga degli ammortizzatori sociali per l'anno 2010 per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti e fino a 200, per le agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45 milioni così ripartiti:

- euro 15 milioni per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

- euro 30 milioni per i trattamenti di mobilità.

L'indennità di mobilità, spiega l'Inps, spetta solamente ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2010 e può essere corrisposta, nei limiti di durata stabiliti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 (vale a dire 12, 24 e 36 mesi e, nelle aree del mezzogiorno, 24, 36 e 48 mesi), entro e non oltre il termine ultimo fissato nella data del 31 dicembre 2010. L'Inps, a tal fine, provvederà a corrispondere il trattamento di mobilità, negli anzidetti limiti di durata, ai lavoratori licenziati negli anni precedenti dalle imprese esercenti attività commerciali, che occupino più di 50 addetti e fino a 200 e in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende rientranti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 addetti, e dalle imprese di vigilanza, con più di 15 addetti. A favore dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno 2010, l'Inps provvederà a effettuare il pagamento dell'indennità di mobilità, sempre negli anzidetti limiti di durata, mentre a favore di quelli ai quali sia stato già corrisposto il trattamento ordinario di disoccupazione, provvederà a recuperare sul trattamento di mobilità le anticipazioni concesse a tale titolo sempreché naturalmente sussistano i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità. Ai lavoratori interessati, precisa infine l'Inps, spetta eventualmente assegno per il nucleo familiare nonché l'accredito della contribuzione figurativa.

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