
Una sentenza della Corte di giustizia (C-324/14) del 7 aprile scorso rivoluziona l’utilizzo dell’avvalimento. L’organo giudiziario continentale si è espresso sul caso di un appalto a Varsavia per il quale la stazione appaltante aveva ritenuto indispensabile la partecipazione alla realizzazione dell’opera della società che avrebbe dovuto prestare i requisiti. La Corte ha ricordato che nell’ordinamento giuridico dell’avvalimento è insito il fatto che si possa ricorrere alle opere di altri soggetti, indipendentemente dal legame che intercorre con essi. Ma l’organo giudiziario ha ricordato che “non è escluso che l’esercizio di tale diritto (cioè di avvalersi delle capacità di altro soggetto) possa essere limitato, in circostanze particolari, tenuto conto dell’oggetto dell’appalto in questione e delle finalità dello stesso”.
Nello specifico, si pensa che la stazione appaltante possa eccepire nel caso in cui non ritenga che determinate competenze siano possedute in eguale misura dal prestatore di requisiti e dall’azienda che materialmente deve realizzare l’opera. Per questo motivo, la Corte ritiene legittimo “in circostanze particolari, ai fini della corretta esecuzione dell’appalto” che vengano indicate nel capitolato “regole precise secondo cui un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, purché tali regole siano connesse e proporzionate all’oggetto e alle finalità di detto appalto”.