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Il fallito può chiedere il condono fiscale

del 19/03/2014
di: la Redazione
Il fallito può chiedere il condono fiscale
La Corte di Cassazione con ordinanza 6248 del 18 marzo 2014 ha stabilito che l’imprenditore fallito può sempre presentare istanza per il condono fiscale in quanto conserva i rapporti con il fisco che non sono riservati al curatore della procedura concorsuale. La sesta sezione civile ha ribadito che in tema di condono fiscale e con riferimento alla chiusura delle liti pendenti, riporta Italia Oggi, prevista dall’art. 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, legittimato a proporre istanza di definizione agevolata, a seguito del fallimento del contribuente, dev’essere considerato, in caso d’inerzia del curatore, anche il fallito. La perdita della capacità processuale, specifica la Corte, derivante dalla dichiarazione di fallimento, ha carattere relativo. In ultimo la Corte non ha dimenticato di confermare la tesi per cui la giurisdizione del tribunale fallimentare sull’ammissione dei crediti al passivo non può estendersi su questioni riguardanti il debito tributario di competenza esclusiva delle commissioni tributarie.
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