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Così si arriva al computo

del 24/12/2013
di: di Manola Di Renzo
Così si arriva al computo
Il ministero del lavoro chiarisce i criteri per il computo dei contratti a tempo determinato. È quanto emerso dalla risposta all'interpello n. 30 del 19 novembre 2013.

Il Centro studi Cnai ha analizzato i contenuti dell'interpello riguardanti la corretta applicazione delle disposizioni normative in tema di riconoscimento dei diritti sindacali, della disciplina dell'informazione e della consultazione del lavoratori e i Comitati aziendali europei.

In particolare, l'istanza si riferisce alla corretta interpretazione dell'art. 8, dlgs 368/2001; dell'art. 12 dlgs 25/2007; dell'art. 2, comma 2, dlgs 113/2012.

In via preliminare, la Direzione generale per l'attività ispettiva, acquisito il parere della Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, esamina la disposizione di cui all'art.8 del dlgs 368/2001 come modificato dalla legge 97/2013. In particolare a decorrere dal 31 dicembre 2013, per il computo dei dipendenti verranno applicati i criteri stabiliti dall'art. 8 del dlgs 368/2001, riformulato dalla legge n. 97/2013: «I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'art. 35, legge 300/1970, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

Nella stessa misura, l'art. 3 dlgs 25/2007, in attuazione della direttiva europea 2002/14/Ce, relativamente alla disciplina dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, prevede che «la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

Pertanto, dalla lettura di queste disposizioni normative, il Ministero precisa che per la corretta determinazione della base di computo, occorre preventivamente effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti presso lo stesso datore di lavoro nell'ultimo biennio e, poi dividere il totale per 24 mesi. Il risultato ottenuto permette di determinare il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell'arco di 24 mesi.

Infine, riferendosi all'art. 2, comma 2, dlgs 113/2012 in merito ai comitati aziendali europei, la «ponderazione» non modifica nella sostanza il criterio di computo, rispetto a quanto analizzato sopra. Infatti, «le soglie minime prescritte per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni», riferendosi il tal modo sia ai rapporti di lavoro a termine sia a quelli indeterminati, perfettamente in linea con la disposizione del 2007.

In definitiva, nelle tre fattispecie evidenziate, si può parimenti trovare applicazione del computo dei contratti a tempo determinato; il suddetto criterio di computo, considera il numero medio mensile di lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

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