
L'Agenzia evidenzia che la regola standard da seguire è quella dettata dall'articolo 11, comma 7 del dpr n. 131/1986 (Tur): la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli allegati. Se però per questi ultimi non vige l'obbligo di registrazione, come appunto nel caso dell'Ape, non si applica un'imposta autonoma. Peraltro le Entrate sottolineano che per i contratti di locazione registrati in via telematica non è possibile trasmettere gli allegati, che devono semmai essere prodotti in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione, anche in questo caso senza oneri. Come detto, invece, l'Ape sconta il registro in misura fissa (168 euro) qualora il contribuente abbia interesse a registrarlo separatamente, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto immobiliare «principale». Anche ai fini dell'imposta di bollo l'Ape resta esente, sia se prodotto in originale sia in copia semplice. Fa eccezione, però, l'attestato con dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un pubblico ufficiale: in tale ipotesi, va applicato il bollo nella misura di 16 euro per ciascun foglio, ai sensi delle previsioni recate dal dpr n. 642/1972.
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