
Al riguardo, la Corte ha ricordato di avere precisato che l'articolo 401 non impedisce agli stati membri di assoggettare un'operazione, cumulativamente, sia all'Iva sia a un tributo speciale non avente il carattere di tale imposta. Per quanto concerne, poi, i giochi d'azzardo, la Corte ha già chiarito che l'articolo 135, paragrafo 1, lettera i), laddove prevede l'esenzione dall'Iva «salvo condizioni e limiti stabiliti da ciascuno stato membro», va inteso nel senso che consente agli stati di limitare l'esenzione soltanto ad alcuni giochi d'azzardo con poste di denaro. Poiché non è controverso, nella fattispecie, che il tributo tedesco sui giochi d'azzardo, qualificato imposta sugli spettacoli, non ha le caratteristiche dell'Iva, la Corte ha concluso per l'ammissibilità dell'applicazione congiunta dei due tributi. Chissà che la sentenza non possa rappresentare un suggerimento per il legislatore italiano, considerato che nel nostro paese i proventi delle «macchinette» con vincita in denaro, per un motivo o per l'altro sempre nell'occhio del ciclone, sono assoggettate al prelievo unico erariale (Preu), ma sono esentate dall'Iva ai sensi dell'art. 10 del dpr 633/72.
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