
FURTO D'IDENTITÀ
Si prevede una aggravante speciale della frode informatica per il fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale, Nella prima versione l'artificio era descritto come «sostituzione dell'identità digitale». Anche per questa ipotesi di aggravante il reato è perseguibile d'ufficio, senza bisogno di querela della persona offesa. Con il reato di frode informatica viene punito chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una circostanza aggravante, tra cui quella di abusare della qualità di operatore del sistema. Il decreto legge aggiunge, come circostanza aggravante, l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questo caso scatta la punibilità d'ufficio. Peraltro la punizione scatta se la sostituzione digitale è realizzata come mezzo per conseguire un profitto con altrui danno. La mera sostituzione digitale non è compresa nella nuova fattispecie e per essa occorre ricorrere ad altri reati, anche se non sempre il livello di tutela è adeguato.
Bisogna ricorrere, ad esempio, all'articolo 494 del codice penale (sostituzione di persona), anche se la sanzione è lieve, applicandosi la reclusione fino a un anno. Si pensi che la nuova frode informatica mediante sostituzione digitale viene punito dal decreto legge con la reclusione da due a sei anni e della multa da 600 a 3 mila euro. Altra fattispecie utilizzabile è l'articolo 167 del codice della privacy (dlgs n. 196/2003, art. 1), che punisce il trattamento illecito dei dati personali, ma anche qui si stabilisce una pena lieve (reclusione fino a 18 mesi). Altre fattispecie di reato utilizzate, in mancanza di una disposizione specifica, sono la diffamazione o la falsità materiale in scrittura privata, ma anche qui il livello di protezione potrebbe non essere adeguato considerata la necessità della querela di parte.
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