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Conti, a ogni errore c'è rimedio

del 25/09/2013
di: di Andrea Bongi
Conti, a ogni errore c'è rimedio
Non esiste un errore contabile il cui effetto fiscale sia impossibile da rimediare. E ciò anche se l'errore è già cristallizzato nel bilancio dell'esercizio e indipendentemente dal fatto che dalla correzione dello stesso possa derivare una maggiore o minore imposta dovuta.

Se il contribuente ha commesso un errore nella imputazione di un costo o di un ricavo, infatti, è sempre possibile rimediare alle conseguenze tributarie di tale errata rappresentazione in bilancio, ripristinando la corretta competenza fiscale di tali componenti negativi o positivi del reddito.

Anche se già iscritto nel bilancio l'errore può dunque essere sempre rimediato anche dal punto di vista fiscale. Ed è proprio dei rimedi esperibili in tali circostanze che si occupa la circolare n.31/e diffusa ieri dall'Agenzia delle entrate.

In particolare il citato documento di prassi amministrativa si occupa della correzione degli errori in bilancio e degli effetti degli stessi sull'imputazione temporale dei componenti del reddito d'impresa.

La correzione «spontanea» degli errori contabili di imputazione dei componenti del reddito potrà così mettere al riparo da contestazioni o rettifiche operate dai funzionari del fisco.

Gli errori che possono essere commessi dai soggetti che applicano i principi contabili nazionali possono, in via generale, riguardare: nella impropria o mancata applicazione di un principio contabile oppure in un errore matematico o di interpretazione del fatto da rilevare contabilmente.

Prima di passare all'esame analitico delle singole fattispecie la circolare individua la regola generale che deve essere sempre tenuta presente al momento di intervenire per correggere l'errore di bilancio: il componente reddituale la cui rappresentazione in bilancio risulta errata deve rilevare nel corretto periodo di competenza fiscale a prescindere da quello di (errata) imputazione contabile.

L'errore comporta dunque una deviazione dagli ordinari principi che vedono invece derivare il reddito d'impresa dal bilancio dell'esercizio per cui sarà possibile dedurre un costo o imputare un ricavo al giusto periodo tributario d'imposta anche se non indicato nel bilancio di tale periodo.

Resta inoltre fermo, precisa il documento di prassi in oggetto, che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati.

Vediamo, in sintesi, le fattispecie di errori rimediabili trattati all'interno della circolare n.31/E.

Errata contabilizzazione di costi. Qualora un costo venga contabilizzato in un esercizio successivo a quello di effettiva competenza il contribuente potrà rimediare presentando una dichiarazione integrativa a favore recuperando le maggiori imposte pagate nel periodo di corretta competenza fiscale di tale componente negativo.

Tale possibilità sarà consentita anche qualora la dichiarazione dei redditi non risulti più emendabile perché fuori dal periodo di integrabilità. In tali situazioni la circolare di ieri precisa che il contribuente potrà traslare l'effetto sulla prima dichiarazione fiscale ancora emendabile procedendo all'integrazione della stessa sulla base della riliquidazione di quelle precedenti fino a quella ove l'errore è stato commesso.

Ricavi non contabilizzati. Così come il costo anche un ricavo potrebbe essere stato contabilizzato un in esercizio di competenza errato e successivo a quello corretto. In questo caso la soluzione sarà eguale e contraria a quella già vista per l'errata imputazione dei costi. Occorrerà infatti che il contribuente presenti una dichiarazione integrativa a sfavore per correggere l'annualità nella quale si è commesso l'errore.

Errori multipli. Nei casi più gravi, ma non per questo meno frequenti, potrebbe anche accadere che all'interno del medesimo periodo d'imposta siano stati commessi più errori afferenti sia all'imputazione dei costi che dei ricavi dell'esercizio.

In questi casi la soluzione prospettata dalla circolare 31/e è più semplice del previsto e si basa sull'effetto finale complessivo degli errori. Se la loro somma algebrica è favorevole al fisco, i maggiori ricavi superano i maggiori costi, allora il contribuente dovrà rimediare con una dichiarazione integrativa a sfavore. Nel caso contrario, maggiori costi superiori ai maggiori ricavi, si dovrà invece procedere con una integrativa a favore ricorrendo al particolare meccanismo già evidenziato sopra nel caso di periodo d'imposta non più emendabile.

Deduzione di costi non contabilizzati. In questa situazione la prima cosa da fare è correggere, con una integrativa a sfavore, l'esercizio nel quale il costo non contabilizzato è stato erroneamente dedotto. In seguito si dovrà procedere alla corretta imputazione del costo nell'esercizio di reale competenza seguendo i criteri già evidenziati per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore.

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