Le sanzioni. La legge europea porta ad un taglio netto delle sanzioni nei casi di omissione o infedeltà del modello. Le stesse sono ora prevista in misura variabile dal 3 al 15% dell'importo non indicato nel quadro Rw e senza che in nessun caso sia possibile aggiungere a ciò la confisca come invece previsto in precedenza. La misura della sanzione è raddoppiata nel caso in cui l'investimento non indicato sia detenuto in un territorio o paese black list. Inoltre è concesso il via libera, fino ad oggi sempre negato dall'amministrazione finanziaria, di poter procedere alla regolarizzazione del modello entro il 90° giorno successivo alla scadenza pagando unicamente la sanzione di 258 euro. Tali norme hanno effetto non solo per i comportamenti posti in essere dopo l'entrata in vigore della legge europea ma anche per quelli passati. Non vi sono dubbi che infatti le norme migliorative introdotte debbano avere un efficacia retroattiva. Il tutto in forza dell'art. 3, comma 3 del dlgs. 472/97 (favor rei) in forza del quale «se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo». Pertanto le sanzioni nella misura ridotta sono automaticamente applicabili anche con riguardo alle irregolarità passate a patto che l'eventuale lite non sia ormai divenuta definitiva.
Sezione prima e terza. La seconda novità è l'abrogazione di quelle che fino ad oggi erano la prima e l'ultima delle sezioni del quadro Rw. Anche in questo caso si deve ritenere che la novità abbia la forza di incidere (fino a renderle ininfluenti) sugli errori passati e anche che l'abrogazione produrrà effetti già negli invii dei quadri Rw del prossimo settembre. In questo caso è il comma 2 della norma prima citata che offre la soluzione disponendo che «salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato». Nella circolare 180/1998 la stessa amministrazione finanziaria ha precisato che tale regola trova applicazione anche nel caso in cui la legge posteriore elimini un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente è questo il caso che si presenta ora grazie alla legge europea. Anche con riguardo a tale aspetto è evidente che per i comportamenti passati, qualora il procedimento di accertamento dovesse essersi già definito, nessun vantaggio potrà ritrarre il contribuente dalla novità commentata.
