
- un sostanziale obbligo di accantonamento a capitale della riserva in sospensione di imposta con conseguente tassazione in capo alla società ed ai soci della attribuzione della stessa;
- per presunzione normativa, peraltro, ogni riduzione successiva all'aumento si considerava effettuata con l'attribuzione della riserva in sospensione generando, appunto, tassazione in capo ai soci ed alla società.
Ora, il comma 4 dell'articolo 13 viene abrogato e, dunque, rimane imponibile la scelta della società di procedere alla distribuzione della riserva in questione mentre uscirebbe dal campo della imponibilità una fattispecie diversa, quale quella di considerare prioritariamente attribuite le riserve in questione nel caso in cui il capitale venga ridotto successivamente alla precedente imputazione a capitale della riserva. Fermo restando che, laddove i contribuenti abbiano affrancato la riserva per effetto, anche in questo caso, delle diverse disposizioni che consentivano tale opzione, la riserva in questione è da considerare riserva di utili. Il tema della presunzione di distribuzione delle riserve all'interno del mondo IRES è decisamente complesso in quanto regolato, di fatto, da quanto previsto dall'articolo 47 del TUIR pure modificato dall'emendamento. Nella sostanza, il quadro che emerge dopo le modifiche in corso di introduzione è il seguente :
- se la società ha a disposizione sia riserve di capitali (ad esempio riserva di sovrapprezzo) che riserve di utili e decide di restituire riserve di capitali scatta la presunzione, solo fiscale, che le riserve distribuite siano quelle di utili con conseguente tassazione sui soci. Civilisticamente, tale presunzione non opera in alcun modo. Di fatto, dunque, vi è una tassazione di dividendo in capo al socio. Questa presunzione non opera, però, per le riserve in sospensione di imposta che, sino al mantenimento di questo regime, non possono essere considerate riserve assimilabili in toto a quelle di utili;
- il comma 5 del medesimo articolo prevede la neutralità fiscale della restituzione della riserva di capitali sino a concorrenza del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
- il comma 6, ora modificato, prevede che in caso di aumento del capitale con riserve di utili, l'eventuale riduzione successiva è considerata specularmente distribuzione di utili. Con la modifica in questione si specifica che laddove l'incremento sia avvenuto con l'accantonamento di riserve in sospensione di imposta, la successiva riduzione non genera materia imponibile per la parte corrispondente proprio alle riserve in sospensione di imposta.