
La FEA è utilizzabile per la sottoscrizione di qualsiasi scrittura privata, ma nasce in particolare per soddisfare le esigenze di coloro che hanno necessità di impiegare sistemi di firma di semplice utilizzo nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, in tutti i contesti in cui non è richiesto il valore probatorio di cui all'art. 1350, comma 1, nn. 1-12, del codice civile, per la forma scritta (ad esempio nelle compravendite di immobili). In particolare sono i naturali fruitori della FEA le imprese (per motivi societari o commerciali), gli studi professionali (nei rapporti con i propri clienti), le pubbliche amministrazioni (per motivi istituzionali). Seppure ci sia la possibilità – in particolare alle grandi aziende – di realizzare soluzioni proprietarie (art. 55, comma 2, lett. a), nella generalità dei casi ci si avvarrà di soluzioni prodotte da società specializzate nella realizzazione di soluzioni di firma (art. 55, comma 2, lett. b), nel rispetto delle norme che disciplinano gli obblighi a carico dei soggetti che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata (art. 57).
Tali norme prevedono, in particolare:
Sperimentazione. I principali Caf (con l'avallo della Consulta nazionale dei Caf) e alcuni professionisti, con il supporto tecnico di software house associate ad Assosoftware specializzate nella smaterializzazione sicura di processi e documenti, utilizzano in via sperimentale già dallo scorso anno tablet dotati di standard di sicurezza molto elevati (ad esempio il certificato digitale integrato, in grado di cifrare i dati con un algoritmo integrato a doppia chiave pubblica e privata) per far apporre ai contribuenti la propria firma autografa direttamente a video sui modelli 730 e Unico. Le nuove soluzioni di firma «a mano libera» – che prende il nome di firma «grafometrica» – permettono di siglare un documento Pdf riproducendo il processo tradizionale di firma. La semplicità di questo processo la rende una soluzione utilizzabile da tutti, senza la necessità di dotarsi di smart-card, token o altri dispositivi di firma. Segnaliamo che per approfondimenti è possibile far riferimento al comunicato stampa Assosoftware «La Firma grafometrica entra negli uffici di Caf e commercialisti» (maggio 2012) reperibile sul sito www.assosoftware.it/stampa-e-pubblicazioni/comunicati-stampa.
Tipologie di firma e valenza probatoria. Ricordiamo che nell'attuale scenario normativo sono previste quattro tipologie di firma del documento informatico, che assicurano diversi livelli sicurezza, cui sono riconosciuti differenti effetti giuridici la cui valenza probatoria è espressamente disciplinata dall'art. 21 del CAD.
Firma Elettronica: si appone senza l'utilizzo di un dispositivo fisico di firma, il valore probatorio è basso ed è liberamente valutabile dal giudice.
Firma Elettronica Avanzata: il valore giuridico è quello previsto dall'art. 2702 del codice civile per la scrittura privata, nonché quello previsto dall'articolo 1350, numero 13, del codice civile. A livello probatorio l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Firma elettronica qualificata: il valore giuridico è quello previsto dall'art. 2702 del codice civile per la scrittura privata, nonché quello previsto dall'art 1350, comma 1, nn. 1-12, del codice civile, per la forma scritta. È prevista l'inversione dell'onere della prova, per cui chi intende disconoscere la sottoscrizione di un documento deve provare che l'apposizione della firma è riconducibile ad altri e che detta apposizione non è imputabile a sua colpa.
Firma digitale. Valore giuridico: è il medesimo della Firma elettronica qualificata.