
In applicazione dell'enunciato principio, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito la quale, nell'interpretare la clausola di un contratto preliminare, che prevedeva l'obbligo della promittente venditrice di estinguere ogni debito nei confronti del condominio prima della stipula del definitivo, aveva ritenuto che l'impegno così assunto riguardasse i contributi dovuti dal venditore, già cessionario a sua volta dell'alloggio, non nei limiti dell'art. 63, disp. att. cod. civ., ma per intero, sostanzialmente affermando l'applicabilità dell'art. 1104 cod. civ..
a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia