Altro giro, altra corsa. Il dlgs affronta prima il nodo della menzione «novello». Spiegando che essa «è attribuita alle categorie dei vini a Do e Ig tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. Poi interviene sulle menzioni «passito» o «vino passito», spiegando che verranno «attribuite» alle categorie di vini a «Docg, Doc e Igt tranquilli», compresi «i vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti «dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato». Inoltre, la menzione «vino passito liquoroso» verrà attribuita «alla categoria dei vini a Igt, fatto salvo per le denominazioni preesistenti».
Disciplinari. Il dlgs interviene anche sui disciplinari di produzione. E spiega che nei protocolli stilati per i vini dop e igp, unitamente alla richiesta di istituzione, bisogna che siano ben chiari:
- primo. La denominazione di origine o indicazione geografica dei prodotti che si intende tutelare;
- secondo. La delimitazione della zona di produzione;
- terzo. La descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, specie del titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia. Le regioni, va detto, potranno anche derogare ai limiti previsti dal disciplinare, consentendo un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito. Mentre, per i soli vini Igt, è richiesta la mera valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- quarto. La resa massima di uva e vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Con la specifica che, in assenza di norme più restrittive previste dai disciplinari, per spumanti e vini frizzanti la resa di vino ad ettaro verrà riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. A tal proposito, il dlgs spiega testualmente che verrà considerata «aumentativa» della resa dichiarata «l'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti», così come «l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti» Di più: in assenza di specifiche disposizioni a riguardo nei disciplinare di produzione, il pallino passerà in mano alle regioni, che potranno anche intervenire in materia, definendo condizioni di resa diverse da quelle suddette.
Rivendicazioni, riclassificazioni e declassamenti. Il dlgs stila una lunga lista di comportamenti da tenere per rivendicare le denominazioni, per cambiare la classificazione del proprio vino o per evitare il sui declassamento. Rispetto alle prime bozze, però, viene inserita una nuova causa di perdita del diritto a rivendicare Dop o all'Igp. In sostanza, «il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire Dop o Igp» comporterà «la perdita del diritto alla rivendicazione della Dop o della Igp per le partite medesime».