
La decisione è stata confermata dai colleghi di seconda istanza, che condannando i ricorrenti alle spese, hanno stabilito che, secondo un consolidato orientamento giurisdizionale, in ordine alla definizione di area edificabile, è sufficiente l'inserimento in uno strumento urbanistico generale anche soltanto adottato e non ancora approvato; «si deve osservare» osservano i giudici romani d'appello, «che la zona in cui è ubicato il terreno oggetto della compravendita risulta inserita nel piano regolatore generale adottato dal comune ed approvato dalla regione già al momento del negozio traslativo». Da considerare che la possibilità di trasferire la capacità edificatoria sopra un area contigua, è stato determinante ai fini della decisione. Di diverso parere la Corte di cassazione. I giudici di piazza Cavour nella Sentenza n. 25522/2011 hanno invece stabilito che, «ai fini fiscali, la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive prevista dal piano regolatore comunale con l'attribuzione di un indice di edificabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale destinazione, impedisce la qualificazione dell'area come «suscettibile di utilizzazione edificatoria», e comporta la definizione della base imponibile con il criterio tabellare ai sensi della previsione di cui all'articolo 52, comma 4, del dpr n. 131/1986».