
Nella Costituzione viene assicurata la libertà di associazione e la parità dei diritti dei cittadini di fronte alla legge; in particolare l'art. 18 garantisce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente e all'art. 39 vieta ogni obbligo, che non sia la loro registrazione e l'adesione a uno statuto democratico. Inoltre l'art. 40 garantisce il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi che lo regolamentano e il 46 prevede la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, ma questi ultimi due articoli sono ampiamente inattuati. Lo Statuto dei lavoratori sancisce il diritto per i lavoratori di costituire associazioni sindacali e di svolgere attività sindacale e all'art. 15 vieta qualunque coercizione operata nei confronti dei lavoratori per farli aderire a una organizzazione sindacale e ogni azione volta a fargli cessare di fare parte di un sindacato.
L'art. 19 sancisce che possono costituire rappresentanze sindacali esclusivamente le associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Analogamente le trattenute sindacali da parte del datore di lavoro possono essere operate esclusivamente a favore delle associazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali applicati nell'unità produttiva. Per quanto riguarda gli accordi interconfederali, quelli del '93 e '94 che sono la base di ogni regolamentazione dell'esercizio dei diritti di rappresentanza sindacale, stabiliscono la nascita delle Rsu al posto delle Rsa.