
Dopo l'esclusione dagli studi di settore per le aziende con i capelli bianchi, condotte da titolari in età avanzata e con mezzi ormai datati (si veda ItaliaOggi dello scorso 17 maggio), la Ctr Lazio apre un analogo spiraglio per le aziende giovani, intervenendo sul punto con la sentenza n. 126/06/13 dello scorso 16 aprile. Nel prosieguo della sentenza si apprezza un ulteriore principio, di recente affermato dalla Ctr Lombardia (sentenza n. 01/08/13) e ripreso da ItaliaOggi dello scorso 15 maggio, secondo cui il fatto che l'azienda avesse riportato delle perdite non è circostanza idonea a giustificare l'accertamento presuntivo.
La vertenza in oggetto prendeva le mosse da una rettifica fiscale rivolta a un'attività di pizzeria al taglio, di recente apertura (seppure non al primo anno d'esercizio) e condotta da un titolare appena ventiseienne all'epoca dei fatti. Gli agenti del fisco avevano rideterminato i redditi d'impresa mediante l'applicazione di parametri presuntivi, partendo dal presupposto che le perdite dichiarate negli anni individuassero un comportamento antieconomico e, pertanto, poco credibile.
Molteplici le censure mosse dalla Ctr Lazio all'accertamento, bocciato in toto, dopo un precedente annullamento parziale in Ctp. In primis, il collegio afferma che «quando l'ufficio procede applicando parametri presuntivi, deve poi confrontare in la loro concreta applicabilità alla fattispecie». Operata tale premessa, i giudici rilevano che «il contribuente ha fornito indicazioni su alcuni fatti particolari che devono essere valutati ai fini di un ridimensionamento dell'accertamento, quali la sua giovane età, il recente inizio di attività e il matrimonio». Da ultimo, conclude la sentenza, «anche l'affermata gestione in perdita per alcuni anni non può supportare l'accertamento presuntivo qui svolto, senza il confronto con la situazione concreta».
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