
Attività prevalente. La questione riguarda il regime contributivo per il lavoratore che eserciti contemporaneamente due attività: una soggetta alla gestione separata e un'altra alla gestione artigiani e commercianti. Caso emblematico, che ha dato vita a intenso contenzioso, è stato quello dei soci di società ai quali l'Inps ha sempre chiesto due contributi: come commercianti e come amministratori (gestione separata). I soci hanno sempre sostenuto, invece, di dover pagare un solo contributo, invocando «il principio dell'attività prevalente» sancito dall'articolo 1, comma 208, della legge n. 662/1996; la tesi è stata sempre rigettata dall'Inps fino a quando è intervenuta la Cassazione che, a sezioni unite, l'ha accolta con sentenza n. 3240/2010. Ma qui è intervenuto il legislatore che, con l'articolo 12, comma 11, del dl n. 78/2010 ha interpretato la norma della legge n. 662/1996 di fatto imponendo la tesi dell'Inps. Infine, la Cassazione è ritornata sulla questione e, con le sentenze n. 17076/2011 e n. 17074/2011, a sezioni unite, ha confermato l'indirizzo a favore dell'Inps.
La nuova regola. Oggi dunque, spiega l'Inps, è assodato che il principio dell'attività prevalente valga esclusivamente in relazione agli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi, vale a dire commercianti, artigiani e coltivatori diretti. La nuova regola, aggiunge l'Inps, ha valenza retroattiva e si applica ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione. Pertanto, ogniqualvolta vengono esercitate contemporaneamente due attività, una assoggettabile alla gestione separata e l'altra alla gestione commercianti, il lavoratore deve versare due contributi. In queste ipotesi, per far scattare l'obbligo d'iscrizione alla gestione commercianti basta la ricorrenza degli elementi della «abitualità» e della «professionalità» dell'attività lavorativa, prescindendosi invece dalla verifica del requisito della prevalenza.
La prova. La prova della ricorrenza di abitualità e professionalità (ossia personalità), spiega l'Inps, spetta allo stesso istituto previdenziale. A tal fine, la circolare riporta alcuni esempi. Così può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni, come succede nel caso di gestione immobiliare; oppure l'attività necessaria all'interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita.
Sanzioni ridotte. Infine, in considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali, l'Inps dispone la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. La riduzione si applica ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, tranne che nelle fattispecie già definite (sentenze passate in giudicato o pagamenti effettuati senza riserva di ripetizione).
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