Alla questione della nullità delle cartelle di pagamento spedite per posta si aggiunge un nuovo tassello, con la sentenza n. 49/33/13 della Ctr di Milano, depositata lo scorso 18 marzo in segreteria. La notificazione è inesistente quando, sull'originale della cartella consegnata al contribuente, non venga compilata la relata di notifica; parimenti, il collegio meneghino afferma l'inadeguatezza della prova offerta da Equitalia, quando si limita a depositare negli atti processuali solamente «una cartolina postale, che non si è potuta riferire alla cartella in contestazione». Il profilo di maggior interesse della pronuncia in commento - emessa, è bene precisare, da una commissione di secondo grado - consiste nel fatto che la stessa richiami espressamente un orientamento recentemente espresso dalla Corte di cassazione. Nella sentenza di legittimità richiamata, la n. 398 emessa dalla sezione lavoro il 13/1/2012, i giudici del Palazzaccio hanno sostenuto che, qualora «nella copia della cartella consegnata dal concessionario al contribuente non risulti indicata la data della consegna», seppur la stessa data sia invece indicata sulla relata in calce alla copia della cartella in possesso dell'esattore, a tale mancanza «consegue la nullità insanabile della notifica, a norma dell'articolo 160 del cpc». Preso atto della pronuncia degli ermellini, la Ctr di Milano afferma che «la relata deve considerarsi come momento fondamentale del procedimento di notificazione e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale»; nel prosieguo, la sentenza aggiunge che «Equitalia non ha fornito la prova della notificazione, limitandosi a produrre una cartolina postale, che non si è potuta nemmeno riferire alla cartella in contestazione». Sulla scorta di tali considerazioni, in ribaltamento della pronuncia di primo grado impugnata, la commissione accoglie l'appello presentato dal contribuente e annulla la cartella. Dunque, in caso di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, oltre alla compilazione della relata, è preciso onere dell'amministrazione dimostrare la riferibilità dell'avviso di ricevimento, assunto come prova della notificazione, all'atto effettivamente spedito.