
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11202 del 10 maggio 2013, ha accolto solo l'ultimo motivo del ricorso presentato da un imprenditore che aveva evaso l'Iva.
In altri termini non possono essere applicate sanzioni superiori al minimo edittale se nell'atto impositivo si fa riferimento proprio a questa soglia.
Il giudice non può neppure, in questo caso, ricorrere al cosiddetto cumulo giuridico.
Infatti, si legge in sentenza, l'applicazione del regime del cumulo delle sanzioni può essere richiesta solo nell'ambito di un «iter» processuale corretto, che, per quanto attiene al giudizio di legittimità, presuppone la formulazione della richiesta nel giudizio di merito, affinché essa possa essere riproposta, se rigettata o non valutata, nel giudizio di cassazione.
Da ciò deriva che il giudice di merito, ricorrendo i necessari presupposti processuali per la sua rituale investitura, deve esaminare anche tutti i possibili aspetti del potere sanzionatorio esercitato dal fisco e determinare, nell'ambito delle richieste delle parti, l'entità delle sanzioni effettivamente dovute.
Sul fronte delle dichiarazioni dei terzi alle Fiamme gialle, «Piazza Cavour» ricorda invece che gli atti legittimamente assunti in sede penale – quali sono nella specie le sommarie informazioni testimoniali della Guardia di Finanza - e trasmessi al fisco entrano a far parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare, così come previsto dall'art. 63 del dpr 633/72.
Inoltre, nessuna norma richiede che le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi siano assunte e/o verbalizzate in forme dialettiche con il contribuente.