
La nuova misura trova applicazione anche per il calcolo degli interessi dovuti in sostituzione delle sanzioni civili, una volta che per queste ultime è stato raggiunto il tetto massimo.
Infatti, l'articolo 116 della legge n. 388/2000 stabilisce che, una volta raggiunto la misura massima delle sanzioni civili nei limiti che sono fissati dalla stessa disposizione senza che il trasgressore abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo cominciano a maturare interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del presidente della repubblica n. 602/1973.