
Fino a ieri il tasso di interesse da applicare alle ipotesi di ritardato pagamento delle some iscritte a ruolo era invece fissato nella misura percentuale del 4,5504 per cento in ragione di anno sulla base del provvedimento direttoriale del 17 luglio 2012. Gli interessi di mora, sulla base della disposizione contenuta nel già citato articolo 30 del decreto sulla riscossione delle imposte sul reddito, si applicano a decorrere dai 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento. La base di calcolo degli interessi di mora è costituita dalle somme iscritte a ruolo con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi. Ciò significa che per una cartella di pagamento dell'importo di euro 1.200, composta da imposte per euro 900 e da sanzioni e interessi per euro 300, pagata il novantesimo giorno dalla sua notifica, saranno dovuti gli interessi di mora per trenta giorni al nuovo tasso del 5,2233% in ragione di anno. È importante ricordare che nella cartella di pagamento notificata da Equitalia tramite un messo, un ufficiale di riscossione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sono comprese anche le spese di notifica, pari a 5,88 euro, e l'aggio di riscossione, ovvero la percentuale sulle somme effettivamente riscosse, fissato dalla legge al 9% a titolo di remunerazione onnicomprensiva per il servizio svolto dai concessionari della riscossione.
Ma torniamo al nuovo tasso degli interessi di mora in vigore da oggi. Per la sua determinazione la norma più volte citata (articolo 30 del dpr 602/73) prevede l'esplicito riferimento alla media dei tassi attivi bancari. In attuazione di tale disposizione il direttore dell'agenzia delle entrate ha preso spunto dalla nota dello scorso 8 febbraio della Banca d'Italia che ha stimato proprio nella nuova misura del 5,2233% in ragione di anno la media dei tassi bancari attivi con riferimento all'intero anno 2012. Gli interessi di mora applicati sui ritardati pagamenti delle somme iscritte a ruolo sono da considerarsi tuttavia inferiori rispetto a quelli praticati dal sistema bancario. Se si esamina infatti l'ultimo rapporto della Banca d'Italia che stabilisce i tassi effettivi globali medi per il periodo 1° aprile-30 giugno 2013 su operazioni a breve (anticipi e sconti) si posizionano su livelli di tasso superiori all'8% in ragione di anno. Occorre tuttavia ricordare che il ritardo nel pagamento delle somme iscritte nei ruoli, se non contenuto entro brevi lassi temporali o sistemato attraverso il ricorso alla rateazione, espone il debitore anche alle azioni cautelari ed esecutive da parte del concessionario della riscossione.