
Servizio ad personam. È accolto contro le conclusioni del pm il ricorso del professionista incolpato ex articolo 147, comma 1, della legge notarile: la Suprema corte decide nel merito, il notaio è estraneo alla condotta addebitatagli dall'Ordine che l'ha punito per una serie di mutui stipulati, sanzionati come illegittimamente «sottocosto». Non ha senso sostenere che il vincolo tariffario rimosso dal decreto Bersani sarebbe stato subito reintrodotto dal dlgs 249/06: la concorrenza illecita da parte del notaio che opera la riduzione dei compensi si configura soltanto se la prestazione «sottocosto» si rivela davvero distorsiva della libera competizione fra i professionisti; ad esempio quando il notaio viola il principio della personalità della prestazione o si presta a operazioni «compiacenti».
Qualità e prezzo. Non giova osservare che la riduzione tariffaria finirebbe per infliggere un vulnus all'ordine pubblico per la funzione comunque peculiare ricoperta dal notaio: la Grande sezione della Corte di giustizia europea ha chiarito che l'attività svolta dalla categoria non costituisce comunque una partecipazione diretta all'esercizio dei poteri pubblici, per quanto volta a garantire la certezza del diritto. Analoghe indicazioni arrivano dall'evoluzione legislativa, a partire dal decreto Cresci Italia (dl 1/2012). Non conta, ai fini dell'abrogazione dei minimi, che la tariffa costituisca ancora una base di riferimento per l'esatto versamento della tassa d'archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria: la circostanza non può essere invocata per legittimare la sanzione disciplinare. Insomma: la tariffa non è di per sé garanzia di qualità della prestazione del notaio e dunque la deroga ai minimi (aboliti) non risulta indice di prestazione scadente. L'Ordine, dunque, deve continuare a vigilare, ma sulla qualità e non solo sui prezzi.