
L'amministrazione finanziaria ricorda, in primo luogo, che per i soggetti che esercitano attività artistica o professionale, si considerano strumentali, quindi, gli immobili utilizzati direttamente dal lavoratore che li possiede per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica o professionale. A questi fini, dunque, non è importante che l'acquisto sia stato effettuato in qualità di persona fisica o di esercente arte o professione, ma occorrerà valutare se l'immobile risulti, per destinazione esclusiva, adibito all'attività professionale. Va infatti osservato come nella disciplina sui redditi di lavoro autonomo non è presente una norma analoga a quello del reddito di impresa quale l'articolo 65 del TUIR anche se, in alcune ipotesi, alcune indicazioni in materia di reddito di impresa sono state considerate applicabili anche ai redditi di lavoro autonomo.
Analizzando poi la specifica operazione di lease back, l'agenzia ricorda come, nel caso del reddito di lavoro autonomo si deve tenere conto delle modifiche apportate alla norma dal decreto legge n. 223 del 2006 che, aggiungendo il comma 1 bis all'articolo 54 del TUIR, ha stabilito la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni strumentali nella determinazione del reddito di lavoro autonomo indicazione poi estesa anche agli immobili. In ogni caso, tali differenziali si rendono imponibili o deducibili laddove il bene oggetto di cessione sia stato acquisito dal 1 gennaio 2007 con la conseguenza che, in caso di cessione del bene acquistato prima, vi è una irrilevanza dei predetti componenti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In relazione ai canoni di leasing, la risoluzione chiarisce come la finanziaria per il 2007 abbia previsto che per i beni strumentali detenuti sulla base di un contratto di leasing, che la deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento stabilito per il bene specifico, con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se il contratto di leasing ha per oggetto beni immobili. Tali disposizioni, però, sono applicabili con riferimento ai contratti di leasing stipulati anch'essi nel triennio 2007 – 2009 con la riduzione ad un terzo degli importi deducibili. Quindi:
- se il contratto di leasing è stato stipulato entro il 31 dicembre 2009, risultano deducibili (nel limite di un terzo per il periodo d'imposta 2009) i canoni di locazione finanziaria sostenuti a condizione che il contratto stipulato rispetti i limiti temporali dettati dall'articolo 54, comma 2, del Tuir;
- il contratto di leasing viene, invece, stipulato in data successiva al 31 dicembre 2009 risulteranno irrilevanti, ai fini della determinazione del reddito, i canoni di locazione finanziaria sostenuti.Una ultima osservazione, riguarda la formulazione dell'articolo 54, comma 2 del TUIR nella formulazione vigente fino al 1° gennaio 2007 che consentiva, per i beni immobili strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, la deducibilità della rendita catastale. Viene osservato come tale deduzione non è stata riproposta nella vigente formulazione dell'articolo 54 del Tuir e quindi, per i contratti di leasing stipulati a partire dal 1° gennaio 2010, la rendita catastale dell'immobile non potrà essere portata in deduzione nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.