La normativa sul concordato preventivo va corretta per evitarne l'uso distorto, secondo Confedilizia che ha evidenziato come, dopo le modifiche degli ultimi anni, la procedura si presti ad abusi in danno dei creditori. Prima delle modifiche, ha precisato Confedilizia, l'imprenditore in crisi che voleva concordare con i creditori l'abbattimento del suo debito, doveva depositare una serie di documenti, grazie ai quali gli interessati potevano avere immediata contezza dei termini della proposta. Ora no: si può depositare domanda di concordato preventivo «in bianco», senza fornire indicazioni, in specie, con riguardo all'offerta proposta e alle modalità e ai tempi di adempimento. Spetterà al giudice fissare un termine, fra 60 e 120 giorni (prorogabile, per giustificati motivi, di non oltre 60 giorni), entro cui il debitore dovrà presentare la documentazione per il completamento della domanda. Se a questo si aggiunge che il deposito della domanda «in bianco» produce effetti positivi immediati per il debitore (fra cui il divieto, per i creditori, di porre in essere azioni esecutive e cautelari), si capisce perchè la procedura vada modificata. Un imprenditore in mala fede può presentare domanda di concordato preventivo, pur sapendo di non avere prospettive di accedere a questa procedura solo per godere degli effetti previsti dalla legge, a discapito delle ragioni creditore. Inoltre, bisogna reintrodurre anche congrue soglie minime di rimborso.