
Co.co.pro. La legge Finanziaria del 2007 ha introdotto anche per i co.co.pro. l'indennità giornaliera in caso di assenza per malattia, simile a quella prevista per i dipendenti. La misura della prestazione si ottiene applicando una prestabilita percentuale all'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo. Tale percentuale è pari al 4%, al 6% o all'8% a seconda delle mensilità di contribuzione che ha accreditate il lavoratore nei 12 mesi precedenti l'evento. Per le malattie iniziate nell'anno 2013, anno nel quale il massimale contributivo è pari a 99.034 euro, l'indennità giornaliera viene quindi calcolata su 271,32 euro (94.039 diviso 365) e corrisponde a:
La maternità delle autonome. La circolare Inps si occupa anche dell'indennità di maternità per le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, stabilita dalla legge n. 546/1987, che compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva di parto. Le giornate indennizzabili sono tutte quelle cadenti nel suddetto periodo, fatta eccezione per le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, che si verifichi non prima del terzo mese di gravidanza, la prestazione è riconosciuta per un periodo di 30 giorni successivi all'evento. Quest'anno l'indennità, pari all'80% del minimale, vale 37,66 euro (80% di 47,07 euro).
L'indennità giornaliera spettante alle lavoratrici del settore agricolo (coltivatrici dirette, colone e mezzadre) è calcolata in misura pari all'80% della retribuzione minima giornaliera prevista per gli operai agricoli a tempo indeterminato, relativa all'anno precedente il parto. La misura per l'anno in corso è così pari a 32,52 euro al giorno (l'80% di 40,65 euro, minimo giornaliero del settore per l'anno 2012), anche quando il periodo indennizzabile ante partum sia iniziato nel 2012.
Astensione facoltativa. Le lavoratrici autonome, in aggiunta ai 5 mesi di astensione obbligatoria, hanno diritto a 3 mesi di astensione facoltativa dal lavoro durante il primo anno di vita del bambino. Tale diritto, come precisato dell'Inps (circolare n. 109/2000), è riconosciuto solo a condizione che vi sia una effettiva astensione dall'attività lavorativa, che deve essere specificamente attestata dall'interessata mediante dichiarazione di responsabilità. Durante il suddetto periodo alla lavoratrice spetta un indennizzo pari al 30% del minimale contributivo del settore. Pertanto, nel 2013 l'assegno giornaliero per astensione facoltativa è pari a 12,20 euro per le coltivatrici dirette, 14,12 euro per le artigiane e per le esercenti attività commerciale.
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