Per i giudici d'appello, prevale l'uso effettivo dei locali sia sull'accatastamento sia sulla formale indicazione degli scopi statutari di chi utilizza l'immobile. Infatti, l'immobile in questione ancorché catastalmente classificato come «D/1» (opificio) e non come «E/7» (fabbricato per l'esercizio di culto), di fatto era utilizzato come luogo di culto, in determinate fasce orarie della giornata, e luogo di ritrovo degli iscritti a un'associazione. Secondo la commissione, queste attività «rappresentano una ulteriore manifestazione dell'esercizio del culto della religione islamica che detta precise regole di accoglienza e di assistenza dei propri fedeli». Peraltro viene richiamata nella sentenza una pronuncia del tribunale di Lecco, che aveva riconosciuto l'edificio come luogo di culto utilizzato dalla comunità di religione musulmana.
In effetti l'articolo 7, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 504/1992 riconosce l'esenzione ai fabbricati, e loro pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con i principi contenuti negli articoli 8 e 19 della Costituzione. Esercitare in privato il culto è un diritto costituzionalmente garantito a tutti.
Del resto la Cassazione (sentenza 6316/2005), a proposito di un fabbricato utilizzato dal vescovo, ha affermato che è esente dall'Ici, anche se non si tratti di immobile avente finalità dirette di culto, a condizione che venga destinato allo svolgimento delle funzioni pastorali. Per i giudici di legittimità, il primo scopo di un ordine religioso è la formazione di comunità in cui si esercita la vita associativa quale presupposto per la catechesi, l'elevazione spirituale dei membri e la preghiera in comune. Pertanto, la classificazione catastale di un fabbricato non può condizionare il riconoscimento di un'agevolazione fiscale. L'esenzione spetta agli enti non commerciali anche se l'inquadramento catastale dell'immobile non sia coerente con la loro attività istituzionale. La situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene, considerato che per la normativa Ici quello che conta è la destinazione concreta dell'immobile, a prescindere dal dato formale.