
Agli esiti favorevoli non corrisponde però per il fisco altrettanta facilità a incassare le somme pretese. In primo luogo perché, con l'entrata a regime degli accertamenti esecutivi, i contenziosi più rilevanti sono stati quasi sempre accompagnati dalla domanda di sospensione cautelare (il valore medio di queste cause è passato da 108 mila a 150 mila euro). Inoltre, a fronte di una percentuale di accoglimento sostanzialmente identica a quella dei rigetti (si veda tabella in pagina), gli importi contestati che sono stati sospesi dai giudici hanno toccato il 69%. Le 33 mila richieste di bloccare gli effetti degli atti impugnati che hanno ottenuto l'ok dei giudici hanno stoppato le procedure di incasso, sebbene a titolo provvisorio, di oltre 2 miliardi di euro.
Un altro elemento che influenza significativamente le procedure di riscossione è costituito dai giorni che intercorrono tra l'accoglimento dell'istanza di sospensione e la decisione nel merito del ricorso da parte della Ctp. Ai sensi dell'articolo 47 del dlgs n. 546/1992, infatti, la sospensione opera fino al deposito della sentenza di primo grado. Più le commissioni si rivelano lente nel dirimere la controversia, maggiore è l'attesa per le casse pubbliche in caso di verdetto pro-fisco. E rispetto al 2011 si è registrato un rallentamento: due anni fa il tempo medio nazionale che passava tra l'accoglimento dell'istanza e la definizione del ricorso era pari a 144,4 giorni. Le cause concluse entro 90 giorni dalla sospensiva erano il 20%, mentre quelle definite dopo i 90 giorni l'80%. La forbice si è allargata nel corso del 2012: i ricorsi definiti entro 90 giorni dalla concessione della tutela cautelare sono scesi al 12%, quelli tra i 90 e i 180 giorni saliti al 42% e quelli oltre i 180 giorni al 46%.
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