
La commissione ha respinto il ricorso non riconoscendo il diritto all'obiezione di coscienza fiscale quando i soldi versati vadano a finanziare attività ritenute gravemente ingiuste dalla libera coscienza del contribuente.
Nel caso dell'obiettore fiscale la protesta riguardava la destinazione delle proprie tasse al finanziamento di quelli considerati progetti di morte: spese militari e spese abortive.
La commissione non ha ritenuto di dover inviare gli atti per le problematiche sollevate dal contribuente alla corte di giustizia.
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