
A far data dal 1° maggio 2013, quindi, i contribuenti raggiunti da una cartella che salderanno la stessa dopo il 61° giorno dovranno corrispondere gli interessi applicando la nuova percentuale.
Si ricorda che, come previsto dal citato articolo 30 del dpr n. 602/1973, gli interessi moratori vanno a colpire solo l'importo del debito, escludendo quindi sanzioni e interessi. L'ultimo intervento sul saggio degli interessi di mora si era registrato nel luglio 2012: in quell'occasione, a seguito della flessione dei tassi bancari registrata nel 2011, l'Agenzia aveva ridotto gli interessi al 4,5504%. Un valore che risulta operativo dal 1° ottobre 2012 e che il prossimo 1° maggio lascerà spazio alla nuova misura ufficializzata ieri. Resta fermo che se il debitore non paga la cartella nel termine di 60 giorni, oltre agli interessi di mora maturati giornalmente sulle somme iscritte a ruolo, anche l'aggio dovuto a Equitalia (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) grava interamente sul contribuente. Aggio che, a seguito del dl n. 95/2012, sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 è pari all'8%.
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