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Modalità di verifica: versamenti asseverati a tentoni

del 06/03/2013
di: di Fabrizio G. Poggiani
Modalità di verifica: versamenti asseverati a tentoni
Nell'asseverazione della regolarità dei versamenti nell'ambito della disciplina sulla responsabilità fiscale negli appalti, professionisti senza certezze.

Manca una disciplina organica per le modalità di esecuzione delle verifiche, dovendo necessariamente far riferimento, per quanto compatibili e adattandole, alle modalità di verifica dei dati utilizzati in sede di rilascio del visto di conformità del credito Iva.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E di venerdì scorso (si veda ItaliaOggi del 2 e del 5 marzo), ha fatto passi avanti nella semplificazione degli adempimenti, ma servono ancora numerose indicazioni per poter applicare senza affanni (e senza rischi) la disciplina introdotta dall'art. 13-ter, dl n. 83/2012, sulla solidarietà fiscale nell'ambito dei contratti di appalto.

Passando in rassegna le problematiche ancora aperte si segnala, innanzitutto, quella relativa alla sanzione posta a carico del committente che varia da euro 5 mila a euro 200 mila; sul punto, non è stata indicata alcuna modulazione, ma si ritiene che la stessa sanzione si renda applicabile soltanto nel caso in cui sia riscontrato l'effettivo inadempimento tributario in capo ai soggetti obbligati, tenendo conto della gravità dell'omissione e della ripetitività dell'inadempimento.

Si ritiene che, essendo la sanzione non commisurata alla somma oggetto dell'inadempimento, in presenza di violazioni concernenti importi contenuti, la sanzione applicabile sia quella minima, ma non indifferente, pari a 5 mila euro.

Né la circolare n. 40/E/2012, né quella in commento (n. 2/E/2013) hanno speso più di qualche riga per fissare la disciplina dell'eventuale asseverazione; nel primo documento di prassi richiamato, in effetti, l'Agenzia delle entrate aveva precisato che la certificazione sulla regolarità dei versamenti effettuati dall'appaltatore o dal sub-appaltatore poteva essere rilasciata, oltre che con una dichiarazione sostitutiva, attraverso un'asseverazione resa dai responsabili dei Caf o da professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro e quant'altro).

Sul punto, in assenza di un modello ad hoc, nell'asseverazione si ritiene opportuno indicare, alla stessa stregua di quanto previsto per la dichiarazione sostitutiva, l'applicazione dell'inversione contabile o dell'Iva per cassa, gli estremi delle deleghe «F24», in caso di debito da liquidazione periodica dell'Iva, l'indicazione del periodo nel quale le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, con l'indicazione degli estremi delle deleghe e l'attestazione che detti versamenti sono riferibili al contratto (o ai contratti) per il quale l'asseverazione si rende necessaria.

Permangono perplessità, inoltre, sull'eventuale presenza di contratti verbali, ai fini della relativa dimostrabilità degli stessi, ma si nutre ulteriormente perplessità che, per i casi soggetti alla disciplina, si sia in assenza di contratti redatti in forma scritta, anche per cautelare le parti dalle rispettive inadempienze, soprattutto quando l'entità delle prestazioni sono di una certa consistenza.

Si nutrono, inoltre, perplessità sulla esclusione dalla disciplina di determinate tipologie, come le prestazioni d'opera; se chiara e scontata appare l'esclusione delle prestazioni intellettuali (commercialista, avvocato, ingegnere e quant'altro), non altrettanta chiara è l'esclusione di taluni soggetti, come gli artigiani.

È proprio la delimitazione organizzativa (l'assenza dell'organizzazione di mezzi) che crea perplessità non potendo sic et simpliciter escludere dall'applicazione tutti gli artigiani, per esempio, inseriti nel relativo albo, posto che all'interno vi sono operatori che operano con utilizzo minimo di mezzi e risorse, ma anche società a responsabilità limitata, nelle quali i soci prestano la propria opera. Pertanto, al fine di evitare possibili contenziosi (e sanzioni), è consigliabile che anche i prestatori d'opera, potenzialmente esclusi ma con un minimo di organizzazione, rilascino l'attestazione; soluzione che permetterà, inoltre, di incassare il corrispettivo.

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