
L'art. 2 del dlgs 167/2011 stabilisce che la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali oppure ai contratti collettivi di lavoro nazionale nel rispetto di principi generali stabiliti dall'articolo stesso e, tra i diversi principi, al punto d) viene prevista la presenza di un tutor o referente aziendale.
Prima dell'entrata in vigore del Testo unico sull'apprendistato il tutor aziendale era regolato dal dm 28/2/2000, decreto abrogato, per cui adesso vige quanto detto dal dlgs 167/2011. Il legislatore demanda alla contrattazione collettiva la disciplina della figura del tutor o del referente aziendale, il quale deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti individuati dalla contrattazione collettiva.
Allo stesso tutor le parti sociali possono assegnare compiti assolutamente diversificati, che vanno dall'insegnamento delle materie oggetto di formazione interna a quello della semplice supervisione circa il corretto svolgimento delle attività formative. Talvolta il tutor svolge pertanto delle funzioni esclusivamente di controllo della corretta effettuazione della formazione, anche di raccordo tra apprendista e soggetto formatore.
Qualora il datore di lavoro non individui il tutor aziendale o non disponga l'affiancamento di un tutor all'apprendista, seppur esplicitamente previsto dal Ccnl applicato, si troverà in presenza di una violazione per mancato rispetto dei principi stabiliti dall'art. 2, dlgs 167/2011, ma non sarà automatica l'applicazione della sanzione di cui all'art.7, comma 1, dlgs 167/2011.
Dapprima occorre verificare i compiti che la contrattazione collettiva assegna al tutor, e in seguito se la formazione all'apprendista è stata effettuata.
Quindi in mancanza della figura del tutor o dell'affiancamento all'apprendista, il personale ispettivo del ministero del lavoro, dovrà osservare se la formazione è stata comunque attuata secondo quantità contenuti e modalità previste dal Ccnl e quale sia il ruolo assegnato al tutor dal contratto collettivo. Nel caso in cui il tutor svolge un ruolo esclusivamente di controllo, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione. In tal caso l'organo di ispezione non potrà erogare la sanzione ma dovrà esplicitare e documentare le carenze formative derivanti dall'assenza del tutor che si riverberano sul mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.
Analoghe conclusioni possono aversi nell'ipotesi in cui il tutor individuato dal datore di lavoro sia privo dei requisiti previsti dal Ccnl.
Eventuali violazioni in materia saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 7, comma 1, del dlgs 167/2011.