
L'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Savona, non aveva ritenuto ammissibile poter beneficiare di detto trattamento fiscale agevolato, in quanto il contratto aveva ad oggetto la sola «cubatura edificatoria» e non «l'intero terreno». In sostanza, aveva operato una mera interpretazione letterale della norma, la quale si esprime, appunto, in termini di «trasferimento» di «immobili».
La Commissione tributaria provinciale di Savona, invece, ha effettuato una moderna ricostruzione tanto del concetto di «trasferimento», quanto della natura giuridica della cubatura medesima. Ha riconosciuto, infatti, che il legislatore utilizza il termine «trasferimento» in modo atecnico, volendo in realtà «individuare ellitticamente ogni fattispecie traslativa e costitutiva avente ad oggetto immobili rientranti nei piani particolareggiati». E ha completato il suo ragionamento ritenendo che il disposto dell'art. 2643, primo comma, n. 2-bis, cc (introdotto dall'art. 5 del dl 13 maggio 2011 n. 70, che impone la trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale), attribuisca formale riconoscimento al trasferimento della cubatura, «dichiarando implicitamente, ma in modo chiaro, l'essenza di diritto reale immobiliare».