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Condono Iva 2002, reati fuori tempo massimo

del 23/01/2013
di: di Stefano Loconte
Condono Iva 2002, reati fuori tempo massimo
Sul condono Iva 2002 notizie di reato ad orologeria e fuori tempo massimo. L'uso strumentale di una notizia di reato prolunga all'infinito i termini di accertamento e il condono 2002 continua a far parlare di sé con i contribuenti che continuano a subire gli effetti di una manovra che, all'opposto, avrebbe dovuto avere la funzione e lo scopo di chiudere definitivamente i rapporti tra essi e l'Amministrazione finanziaria. Infatti, l'Amministrazione finanziaria ha potuto notificare entro lo scorso 31/12/2012 gli accertamenti ai fini Iva nei confronti di coloro che, accogliendo l'invito e l'opportunità offerta da una legge dello Stato, hanno deciso di aderire alla misura perdonistica provvedendo al pagamento dell'oblazione determinata sulla base della medesima legge.

Questi sono infatti gli effetti derivanti dall'art. 2, comma 5-ter, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel quale è stato espressamente previsto che «per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, i termini per l'accertamento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno». Pur nel silenzio della relazione tecnica di accompagnamento, che nulla dice in merito, tale disposizione ha fatto emergere degli effetti di rilevante portata nell'ambito dei rapporti fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

In seguito alle censure formulate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, è stato ormai sancito che nessun effetto giuridico di protezione e sanatoria può derivare, ai fini Iva, dall'adesione al condono.

In tale contesto, poi, si è aggiunta la sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale in tema di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza e la sopra citata proroga annuale.

Ebbene, sulla base di tali presupposti, l'Amministrazione finanziaria è riuscita a costruire accertamenti relativamente al periodo d'imposta 2002 e a notificarli entro il 31/12/2012 nei confronti di soggetti che, in buona fede, avevano aderito al condono proprio per l'anno 2002 e, addirittura, dopo che i termini dell'azione penale si erano prescritti.

Infatti, negli accertamenti emanati dall'Agenzia delle entrate è possibile rilevare espressamente come i presupposti giuridici su cui viene giustificato tale comportamento siano i seguenti: a) avvenuta effettuazione del condono ai fini Iva; b) disconoscimento degli effetti del condono per individuazione nel corso del 2012 di un presunto reato penale commesso nel corso del 2002 (con termini di prescrizione penale, quindi, ormai scaduti e, conseguentemente, nell'impossibilità che il reato stesso possa ancora venire ad esistenza); c) raddoppio dei termini di accertamento in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011; d) ulteriore proroga di un anno, e pertanto fino al 31.12.2012,.

È dunque abbastanza evidente come, così articolato e strutturato, il termine di accertamento perde i requisiti di certezza e determinabilità, che gli dovrebbero essere propri, e si presta a strumentalizzazioni idonee a farlo divenire indefinito e indefinibile. Tutto questo in evidente spregio di quanto espressamente affermato proprio dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 247/2011. Secondo la Consulta infatti, «nel caso in cui i prolungamenti di termini previsti dalle disposizioni denunciate siano astrattamente applicabili in relazione alla medesima fattispecie, l'amministrazione finanziaria non potrà mai utilizzarli in modo cumulativo al fine di superare il massimo dell'ampliamento temporale previsto dalla singola normativa più favorevole per l'amministrazione. Questa interpretazione esclude che le disposizioni denunciate possano concorrere a rendere irragionevolmente lunghi i termini per l'accertamento». Per i contribuenti potenzialmente coinvolti (oltre 900 mila secondo i dati della Corte dei conti) quasi il sapore di una beffa: coloro che, accettando l'invito fatto dallo Stato con la normativa condonistica vi hanno aderito (incentivati dall'ulteriore previsione normativa di non subire una proroga biennale del termine di decadenza per l'accertamento) hanno subito l'effetto di non poter godere della protezione derivante dall'avvenuta adesione alla misura legislativa e hanno subito l'applicazione di termini di accertamento più ampi rispetto a chi, all'opposto, non aveva aderito al condono. Termine più lungo che potrebbe anche non riguardare il solo anno d'imposta 2002 ma, in base al tenore letterale della norma, tutti gli anni d'imposta accertabili (alla giurisprudenza spetterà il compito di chiarire anche questo aspetto).

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