
Addio alla mobilità. Con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2013, della parte della riforma Fornero (legge n. 92/2012) relativa ai nuovi ammortizzatori sociali e all'Aspi, ha preso il via il conto alla rovescia verso il 1° gennaio 2017, data a partire dalla quale saranno definitivamente abrogati l'indennità di mobilità e i trattamenti speciali per l'edilizia. Per l'indennità di mobilità, nello specifico, è previsto un particolare regime transitorio per il periodo 2013/2017, al fine di garantire il graduale passaggio dal vecchio al nuovo sistema di ammortizzatori sociali (ossia all'Aspi). Tale regime transitorio, precisa l'Inps, si applicherà fino ai lavoratori licenziati entro il 30 dicembre 2016; mentre i lavoratori licenziati dal 31 dicembre 2016 in poi non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria, in quanto l'iscrizione nelle liste decorre dal giorno seguente che sarebbe, in tal caso, il 1° gennaio 2017 (in tabella le durate in mesi dell'indennità durante il regime transitorio).
Cigs ai settori commercio, turismo e vigilanza. La vera novità, riguardo alla mobilità, è un'altra: l'estensione della disciplina ai settori prima esclusi di commercio, turismo e vigilanza. L'estensione, spiega l'Inps, si produce automaticamente come la conseguenza dell'altra estensione: la cigs. Sono interessate le imprese esercenti attività commerciali con più 50 dipendenti fino a 200; le agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Sul piano pratico, aggiunge l'Inps, ciò significa che l'impresa che sia stata ammessa alla cigs ha facoltà di avviare le procedure di mobilità (ora: procedure di licenziamento collettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 72, lettera a, della legge n. 92/2012), qualora nel corso di attuazione del programma di integrazione salariale ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi.
D'altro lato, l'articolo 7 della stessa legge di riforma prevede che i lavoratori collocati in mobilità (ora: licenziati ai sensi dell'articolo 2, comma 72, lettera d, della legge n. 92/2012), in possesso dei requisiti, hanno diritto all'indennità di mobilità. La novità, evidentemente, ha efficacia soltanto con riferimento alle domande di mobilità presentate dai lavoratori delle predette aziende collocati in mobilità (ossia licenziati) dal 1° gennaio 2013. Le indennità dei collocati in mobilità fino al 31 dicembre 2012, riferite alle stesse aziende, invece, continueranno ad essere pagate fino alla naturale scadenza, comprensiva di eventuali slittamenti.
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