
Le annualità oggetto di rimborso. Per effetto della disposizione contenuta nel comma 1-quater dell'articolo 2 del dl 201/2011, il ritardo nell'emanazione del provvedimento attuativo non incide sul diritto al rimborso che rimane ancorato alle maggiori imposte dirette versate dal 28 dicembre 2007, ossia ai 48 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto legge. Le annualità che potranno formare oggetto di richiesta di rimborso saranno esattamente le ultime quattro ovvero: il 2008, il 2009, il 2010 e il 2011.
Il calcolo dell'importo rimborsabile. Per determinare la quota di Ires o Irpef rimborsabile o la maggior perdita d'impresa che può essere riportata al periodo d'imposta successivo, il modello di rimborso prevede una sorta di slalom al quale il contribuente deve sottoporsi all'interno dei vari righi e sezioni. Nella sezione I dello stesso, dedicata appunto alla determinazione del rimborso, occorre indicare nel rigo RI3, colonna 1, la quota di versamenti Irap effettuati, sia in acconto che in saldo, sulla base della quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato non deducibile. Nella colonna 2 dello stesso rigo dovrà essere indicata, in diminuzione, la quota forfettaria del 10% dell'Irap pagata nel medesimo esercizio solo se la stessa era unicamente giustificata dal costo del lavoro, in assenza quindi di interessi passivi e oneri assimilati. In colonna 3 del rigo RI3 si indicherà infine l'Irap deducibile data dalla differenza fra la quota parte dei versamenti irap riferiti al costo del lavoro indeducibile (colonna 1) e la deduzione forfettaria del 10% (colonna 2).
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