Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni alle quali è pervenuta l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n.107/e diffusa ieri in risposta a un'istanza di interpello presentata da una società di capitali.
Alla luce delle suddette conclusioni deve dunque ritenersi che anche per la causa di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistemica, individuata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno scorso (prot.2012/87956), basata sul conseguimento da parte della società di un margine operativo lordo positivo (mol > 0), nel computo di quest'ultimo debbano essere esclusi anche i canoni di leasing indicati in bilancio.
Si tratta dunque di una soluzione interpretativa condivisibile e per certi versi attesa e anticipata.
Le problematiche sollevate dalla società istante nascevano sostanzialmente dal fatto che il citato provvedimento direttoriale che ha introdotto alcune fattispecie di disapplicazione automatica dalla disciplina delle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2 del dl 138/2011, ha introdotto anche quella del margine operativo lordo positivo senza però fare espresso richiamo ai canoni di leasing.
In tale provvedimento infatti si è disposto la disapplicazione automatica dalla disciplina delle società in perdita sistemica nell'ipotesi in cui risultasse positiva, anche di un solo euro, la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile. A tale fine, si legge nel provvedimento citato, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B).
Già dalla prima lettura della disposizione era apparso chiaro che la stessa avesse per così dire dimenticato i costi relativi ai beni strumentali in leasing al contrario di ciò che avviene, per esempio, nella disciplina della deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires di cui all'articolo 96 del Tuir.
La risoluzione di ieri dunque rimette a posto le cose chiarendo, una volta per tutte, che anche nella definizione del margine operativo lordo valevole ai fini della causa di disapplicazione automatica dalla disciplina delle comodo per perdita sistemica senza necessità di presentazione di interpello disapplicativo, i costi della produzione rilevano al netto delle voci relativi ad ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti e dei canoni di locazione finanziaria così come risultanti dal conto economico della società.
L'Agenzia delle entrate nella suddetta risoluzione ha dunque condiviso, pienamente la soluzione interpretativa prospettata dalla società istante.
© Riproduzione riservata