Bloccata, almeno fino a marzo 2013, la rinegoziazione dei contratti nel settore della sanità, con particolare riguardo ai prezzi dei dispositivi biomedicali. È questo il verdetto contenuto in tre ordinanze cautelari del Tar del Lazio, sezione terza, del 23 novembre 2012, n. 4238, 4245 e 4247, con le quali sono state accolte le istanze di sospensiva concernenti l'annullamento dei provvedimenti dell'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che hanno definito gli elenchi dei prezzi di riferimento per i dispositivi medici, propedeutici alla rinegoziazione dei contratti con i fornitori. La norma del decreto-legge sulla spending review-bis prevede che le Aziende sanitarie, in caso di differenze dei prezzi superiori al 20% rispetto a quelli fissati dall'Osservatorio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, siano tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti e che in caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, si possano procedere al recesso dal contratto senza alcun onere, in deroga all'articolo 1671 del codice civile. E proprio i due distinti provvedimenti dell'Osservatorio datati 1° luglio e 1° agosto 2012 contenenti i prezzi di riferimento, vengono sospesi dalle ordinanze del Tar che, però, non sono entrate nel merito del meccanismo di «rinegoziazione-risoluzione dei contratti», ritenendo che le censure concernenti il procedimento di revisione dei contratti «sfuggano alla giurisdizione del giudice amministrativo». Il punto più rilevante delle tre sospensive è però quello che attiene alla possibilità di sospendere l'efficacia, in attesa del giudizio di merito che viene fissato al 20/3/2013.