
Sul punto in sentenza si legge che nell'ipotesi di illeciti tributari commessi, «nell'esercizio delle loro funzioni, da dipendenti o amministratori della società è pertanto rimasta a carico della società stessa, e pur dopo l'introduzione del principio di “personalità” delle relative sanzioni, una obbligazione solidale, nei confronti dello stato, di natura essenzialmente civile per l'importo corrispondente alle sanzioni applicabili all'autore degli illeciti. Da ciò discende che, com'è avvenuto nel caso sottoposto all'esame della Corte, il fideiussore ha diritto a essere ammesso con privilegio al passivo fallimentare della società garantita sul rimborso Iva anticipato. Infatti quanto alla personalità della sanzione va ricordato che da tempo, in relazione all'ammissione al passivo fallimentare, la prima sezione civile della Cassazione ha precisato che «in tema di credito per pene pecuniarie in materia di Iva, la natura afflittiva e personale della sanzione, che in generale esclude la natura privilegiata del credito, cede a fronte dell'art. 62, comma 3, del dpr n. 633 del 19-72, il quale prevede che i crediti dello stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi di quel decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile, e che anche in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge n. 153 del 1969».