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Indeducibilità di costi o spese, non basta la presunzione

del 13/11/2012
di: Autori Benito Fuoco e Nicola Fuoco
Indeducibilità di costi o spese, non basta la presunzione
Il verificarsi della indeducibilità di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, deve necessariamente compiersi in presenza di una azione penale effettivamente esercitata. La ripresa fiscale basata esclusivamente su presunzioni o ipotesi di reato, deve ritenersi del tutto illegittima e come tale deve essere annullata. Sono queste le motivazioni che si leggono nella sentenza n. 481/01/2012 emessa dalla prima sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata in segreteria il 16 ottobre scorso.

I giudici regionali romani capovolgono completamente la decisione della Commissione provinciale di Roma che aveva, invece, sposato la tesi dell'ufficio finanziario e rigettato il ricorso. Il fatto riguarda il disconoscimento della deducibilità di costi riferibili a operazioni di acquisto di banane da parte della Chiquita Italia Spa, noto importatore di banane. I verbalizzanti ritenevano che l'acquisto di banane da altri titolari di licenza di importazione, poiché finalizzato al superamento del contingente di importazione, fosse assimilabile a una fattispecie di contrabbando in forma libera previsto dall'articolo 292 del dpr n. 43/73; pertanto, in applicazione del comma 4 bis dell'articolo 14, legge n. 537/93, riteneva i relativi costi indeducibili. La Ctp di Roma, a cui si era rivolta la società opponendo l'accertamento, rigettava il ricorso. Il collegio giudicante, infatti, riteneva che le operazioni contestate, sia pure formalmente regolari, in realtà fossero state realizzate con l'unico scopo di una consistente riduzione dei dazi doganali, concretando la condizione dell'articolo 37 bis del dpr n.600/73 (abuso del diritto). La società contestava la decisione dei primi giudici, in quanto si basava sul concetto dell'abuso di diritto, mentre, nella realtà, era stata contestata l'indeducibilità di costi riconducibile a fatti qualificabili come reato. La Commissione regionale del Lazio ha completamente annullato la ripresa fiscale imputata alla Chiquita. «In proposito», osserva il collegio romano, «valore assorbente assume la recente modifica dell'articolo 14, comma 4 bis, della legge n. 537/93 ad opera dell'articolo 8 del dl 12/2012 convertito nella legge n. 44/12 in forza del quale l'indeducibilità prevista dalla disposizione in rassegna riguarda i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per i quali il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale». Con la riforma, quindi, il collegio aggiunge che si passa da una generica riconducibilità del costo a eventi qualificabili come reato a un preciso nesso di causalità, strumentalità diretta e necessaria che associa il costo a una specifica attività delittuosa. La commissione rileva che, nella specie, i beni acquisiti sono finalizzati a un'attività lecita (tale è la vendita di banane) e non ne consegue alcun effetto di indeducibilità. La sentenza si conclude affermando che, nel caso specifico, non risulta esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero e, quindi, la sola ipotesi di contrabbando deve ritenersi del tutto insufficiente ai fini del disconoscimento fiscale dei relativi costi.

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