
Lo ha confermato il Consiglio di stato, sez. IV, con la sentenza n. 4942 del 18 settembre 2012. Un esercente ha proposto ricorso gerarchico contro un'ordinanza comunale sulla viabilità in contrasto con i suoi interessi. Contro il preteso silenzio inadempimento del ministero l'interessato ha proposto ricorso al Tar e al Consiglio di stato senza successo. Con una nota seppure tardiva, specifica la sentenza, il ministero ha compiutamente spiegato le ragioni del non luogo a procedere. Il normale diritto ad un espresso provvedimento decisorio a parere del collegio deve essere contemperato con il principio di trasparenza amministrativa. In pratica anche se l'amministrazione non ha qualificato come reiezione la risposta è evidente che si tratta di un rigetto. E il ritardo nella definizione del ricorso non determina l'automatica illegittimità della determinazione ma solo la possibilità di chiedere un ristoro.