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Requisiti: srl semplificata, riserva dei notai

del 11/09/2012
di: di Carlo Alberto Busi
Requisiti: srl semplificata, riserva dei notai
I commercialisti non sono autorizzati a effettuare la cessione di quote della srl in seguito alla riserva di competenze al notaio per l'accertamento dei requisiti anagrafici. È quanto sta emergendo dalle prime posizioni interpretative assunte dalle camere di commercio che gestiscono i registri delle imprese.

Il ruolo del notaio nella cessione quote della srls

Emergono dunque i primi dubbi interpretativi di natura tecnica da parte degli operatori nel settore a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 29 agosto, della srl semplificata (srls), che prevede agevolazioni di spesa limitate al solo momento di start up dell'impresa per gli under 35. Tale scelta del nuovo modello organizzativo dovrà, però, essere oggetto di attenta valutazione poiché, a fronte di un aiuto iniziale, permangono gli ordinari costi di gestione di una srl. In particolare, presso alcuni registri delle imprese ci si è chiesti se per la srls sia ammessa una cessione di quote redatta ai sensi dell'art.36 comma 1-bis della l. n.133/2008, visto che l'accertamento dell'età anagrafica under 35 in sede di costituzione è obbligo imposto e sanzionato per il solo notaio dall'art.49 (novellato) della l. not. n.89/1913. Dalle posizioni che stanno emergendo nelle prime risposte fornite sembra potersi ritenere che i registri imprese propenderanno per il diniego verso l'operatività dei commercialisti. Dubbio, questo, che potrebbe trovare la sua logica anche nel n.4 dello statuto standard (s.s.) che colpisce con la nullità il trasferimento delle quote per atto tra vivi ad over 35.

La integrabilità dello statuto standard

L'art.2463 bis c.c. stabilisce che l'atto costitutivo deve essere redatto in conformità al modello standard tipizzato con decreto ministeriale e ciò parrebbe deporre nel senso dell'assoluta immodificabilità dello stesso. Il regolamento ministeriale 138/2012 successivamente emanato sembrerebbe contraddire questa interpretazione là dove statuisce che si applicano, per quanto non regolato dal modello standard, le norme della srl ordinaria ove non derogate dalla volontà delle parti. Valorizzando quest'ultimo inciso c'è quindi chi ha ritenuto modificabile lo statuto. Ma forse non c'è conflitto fra l'articolo del c.c. e il regolamento se si ritiene che la derogabilità si riferisca ai soli tratteggi da completare consentiti dallo stesso s.s. e riguardanti soprattutto la scelta del sistema di amministrazione, consentendo anche l'opzione per l'amministrazione congiunta o disgiunta.

La sopravvivenza della società alla morte del socio

Nel caso di successione mortis causa dell'under 35, bisogna capire quali conseguenze si riverberino sulla società. C'è chi ha risposto affermando che, se il successore è over 35, la quota sociale deve essere liquidata o, in alternativa, la società deve essere sciolta. Sembra preferibile la tesi secondo cui è ammissibile la successione a favore di over 35 o, addirittura, a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche poiché il divieto è previsto per il solo caso di cessione inter vivos a fini chiaramente anti elusivi.

L'incidenza delle perdite nella srls con 1 euro di capitale

Ricordando che il capitale minimo della srls è di 1 euro, che sono possibili solo conferimenti in denaro e che, a differenza della srl ordinaria per la quale è sufficiente il versamento iniziale del 25% del capitale, nella srls deve essere versato l'intero importo e indicato il mezzo di versamento, si deve, tuttavia, sottolineare, a chi pensasse di essere agevolato dalla consentita sottocapitalizzazione della società (sino a 1 euro), che la disciplina della srls non deroga alla disciplina ordinaria in tema di riduzione per perdite del capitale e conseguente scioglimento della società. Infatti, in assenza di un'esplicita norma di legge, non si può ritenere che la funzione del capitale nella srls sia degradata a quella di mera quantificazione dei conferimenti iniziali, incompatibile con la responsabilità limitata dei soci.

L'esubero del requisito anagrafico

È dubbio se il compimento del 35° anno di età da parte di uno o più soci abbia conseguenze rilevanti. Sembra che tale vicenda non debba comportare alcuna conseguenza giuridica significativa, né riguardo alla singola partecipazione (esclusione di diritto del socio - obbligo di cessione a persona under 35), né riguardo alla società (scioglimento - obbligo di trasformazione in srl ordinaria). È opportuno precisare che il passaggio da srls a srl con capitale ridotto o srl ordinaria non è tecnicamente una trasformazione ai sensi degli articoli 2498 c.c. e s.s., ma una semplice modifica statutaria.

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