
Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 6/9/2012, C-324/11. Il procedimento è scaturito da una controversia nella quale il fisco ungherese aveva contestato ad un imprenditore edile la detrazione dell'Iva fatturatagli da un subappaltatore il quale non assolveva gli obblighi fiscali da anni, era senza licenza e aveva impiegato, nell'esecuzione dei lavori, personale «in nero».
Rispondendo ai quesiti dei giudici ungheresi, la Corte ha dichiarato anzitutto che la direttiva non consente di negare al soggetto passivo la detrazione dell'Iva in base all'unico motivo che il fornitore non avesse più la licenza di imprenditore, qualora la fattura da questi emessa presenti tutti gli elementi prescritti, in particolare i dati identificativi dell'emittente e la descrizione dei servizi forniti. La detrazione non può essere negata, prosegue la Corte, neppure per il fatto che l'emittente della fattura non avesse dichiarato i lavoratori alle sue dipendenze, salvo che l'amministrazione dimostri obiettivamente che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode commessa dal fornitore o da un operatore «a monte». Il fatto, poi, che egli non abbia verificato se i lavoratori impiegati sul cantiere si trovassero in rapporti giuridici con l'emittente della fattura o se questi avesse dichiarato detti lavoratori non è una circostanza obiettiva idonea a far ritenere che sapesse o dovesse sapere di partecipare a un'operazione fraudolenta, ove non disponesse di indizi idonei ad avvalorare il sospetto dell'esistenza di irregolarità o di frodi nella sfera dell'emittente. Qualora l'amministrazione fornisca indizi concreti dell'esistenza di una frode, comunque, la normativa comunitaria non impedisce al giudice nazionale di verificare, sulla base di un esame complessivo di tutte le circostanze, se l'emittente della fattura abbia effettuato l'operazione. In una situazione come quella descritta, tuttavia, il diritto alla detrazione può essere negato soltanto se l'amministrazione abbia accertato, alla luce di elementi obiettivi, che il destinatario della fattura sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.