
Gli indici di congruità. Con accordo 28 ottobre 2010, in attuazione della legge n. 296/2006 (la Finanziaria 2007), i sindacati di imprese e lavoratori del settore edile hanno disciplinato gli indici di congruità della manodopera, per settori, categorie di imprese e territori al fine di promuovere la regolarità contributiva. Gli indici sono indicatori percentuali che esprimono l'incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi Inps, Inail e casse edili con riferimento a un'opera. A essi si fa riferimento per attestare la regolarità del costo del lavoro; cosicché se l'impresa dichiara un costo del lavoro al di sotto di tali indici per essa scatta la presunzione di non congruità e l'emissione di Durc negativo (è il cosiddetto Durc di congruità). Gli indici si applicano a tutti gli appalti, pubblici e privati, ma in quest'ultimo caso con esclusione di quelli il cui costo d'opera sia inferiore a 70 mila euro (limite modificato a 100 mila euro).
Una sperimentazione senza fine. L'accordo del 2010, dopo un anno di sperimentazione, prevedeva l'entrata a regime dal 1° gennaio 2012. Con delibera n. 1/2011, invece, è stata decisa la proroga a tutto il 2012 (su ItaliaOggi del 1° dicembre 2011), con diversi fasi e scadenze:
Le novità. In relazione alle problematiche emerse nel corso della sperimentazione, con accordo 25 luglio 2012 sono state adottate modifiche alla delibera n. 1/2011 e all'accordo 28 ottobre 2010. In particolare, con la sostituzione del punto 5) della delibera è stato confermato l'obbligo di adozione del nuovo modello per le casse edili, ma con rinvio a partire dalla denuncia di gennaio 2013 della sanzione dell'impossibilità dell'inoltro della denuncia stessa in caso di inosservanza. Inoltre, è stato sostituito il punto 6) della stessa delibera che ora stabilisce l'onere, dal 1° ottobre 2012, per le casse edili, di segnalare alle imprese l'eventuale non raggiungimento della congruità; nonché la proroga al 1° ottobre 2013 dell'entrata a regime della congruità ai fini del rilascio del Durc. Infine, per ciò che riguarda i lavori privati, la congruità sarà applicata esclusivamente alle opere di entità complessiva pari o superiore a 100 mila euro (e non più 70 mila euro).