
In particolare ad avviso del Collegio di legittimità, che ha respinto il ricorso di una grande azienda che chiedeva l'esenzione dall'Iva per merci che sarebbero dovute essere consegnate in Francia, sul cedente incombe un vero e proprio dovere di impiegare la normale diligenza richiesta ad un soggetto che pone in essere una transazione commerciale e, quindi, di verificare con la diligenza dell'operatore commerciale professionale le caratteristiche di affidabilità della controparte.
Questo perché «in tema di Iva, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, pretendendo il versamento dell'imposta non versata, la non imponibilità – ai sensi dell'art. 41, comma I, lett. a), prima parte, del dl 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993. n. 427 – della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolativa rispetto al normale regime impositivo; né è sufficiente, a tal fine, la prova di aver richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario da altro Stato membro e di avere debitamente indicato tale numero nella fattura emessa, trattandosi dell'adempimento di obblighi formali prescritti per agevolare il successivo controllo ed evitare atti elusivi o di natura fraudolenta.